Blocco Mezzi Pesanti – Il calendario 2023 con tutti i divieti di circolazione

Calendario definitivo 2023 con il blocco dei mezzi pesanti, ovvero il divieto di circolazione a veicoli di massa superiore a 7,5 Tonnellate.

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ORARI BLOCCO CAMION GENNAIO 2023

febbraio

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ORARI BLOCCO CAMION FEBBRAIO 2023

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ORARI BLOCCO CAMION MARZO 2023

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ORARI BLOCCO CAMION APRILE 2023

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ORARI BLOCCO CAMION MAGGIO 2023

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ORARI BLOCCO CAMION GIUGNO 2023

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ORARI BLOCCO CAMION LUGLIO 2023

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ORARI BLOCCO CAMION AGOSTO 2023

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ORARI BLOCCO CAMION SETTEMBRE 2023

ottobre

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ORARI BLOCCO CAMION OTTOBRE 2023

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ORARI BLOCCO CAMION NOVEMBRE 2023

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ORARI BLOCCO CAMION DICEMBRE 2023

Scarica il testo completo del Decreto

Andiamo ora a vedere alcune esenzioni ed agevolazioni previste dalla legge.

Agevolazioni per i veicoli da/verso l’estero

Per i veicoli provenienti dall’estero, muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio e la destinazione del carico, l’orario di inizio del divieto è posticipato di quattro ore.
Per i veicoli provenienti dall’estero con un solo conducente, qualora il periodo di riposo giornaliero termini dopo l’inizio del divieto, il posticipo decorre dal termine del periodo di riposo.

Per i veicoli diretti all’estero, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del carico, l’orario di termine del divieto è anticipato di due ore.

Bisogna inoltre specificare che i veicoli provenienti dalla Repubblica di San Marino e dalla Città del Vaticano, o diretti negli stessi, sono assimilati ai veicoli provenienti o diretti all’interno del territorio nazionale.

Agevolazioni per i veicoli da/verso la Sardegna

Per i veicoli provenienti dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio e la destinazione del carico, l’orario di inizio del divieto è posticipato di quattro ore.

Per i veicoli diretti in Sardegna muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l’orario di termine del divieto è anticipato di quattro ore.

Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio, l’orario di inizio del divieto è posticipato di quattro ore.

Per i veicoli che circolano in Sardegna, diretti ai porti dell’isola per imbarcarsi sui traghetti diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione o titolo di viaggio per l’imbarco, il divieto non si applica.

Agevolazioni per i veicoli da/verso la Sicilia

Per i veicoli che circolano in Sicilia, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli provenienti dalla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, purché muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio, l’orario di inizio del divieto è posticipato di quattro ore.

Per i veicoli che circolano in Sicilia, diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli diretti verso la Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione o titolo di viaggio per l’imbarco, il divieto non si applica.

Inoltre, per tenere conto delle difficoltà connesse con le operazioni di traghettamento da e per la Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, purché muniti di idonea documentazione attestante l’origine e la destinazione del viaggio, l’orario di inizio del divieto è posticipato didue ore ed inoltre, l’orario di termine del divieto è anticipato di due ore.

Agevolazioni per il trasporto intermodale

Per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale, ovvero Bari, Bologna, Catania, Cervignano (UD), Jesi (AN), Livorno, Marcianise (CE)Nola (NA), Novara, Orte (VT), Padova, Parma, Pescara, Prato, Rivalta Scrivia (AL), Torino, Vado Ligure (SV), Venezia, Verona ed ai terminal intermodali collocati in posizione strategica quali Busto Arsizio (VA), Brescia Scalo (BS), Domodossola (VB), Marzaglia (MO), Melzo (MI), Milano smistamento, Mortara (PV), Portogruaro (VE), Rovigo, Rubiera (RE), Trento, Trieste, Voltri (GE) che trasportino merci o unità di carico dirette all’estero, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione all’estero delle merci o delle unità di carico, nonché della documentazione relativa alla prosecuzione del viaggio con la modalità ferroviaria, l’orario di termine del divieto di cui è anticipato di quattro ore.
Il divieto non si applica per i veicoli impiegati in trasporti intermodali strada-mare, diretti ai porti per utilizzare le tratte marittime, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione o titolo di viaggio per l’imbarco.

Il divieto non si applica per i veicoli diretti o provenienti dagli aero, porti nazionali ed internazionali che trasportano merci destinate al trasporto aereo, purché muniti di idonea documentazione attestante il carico o lo scarico delle predette merci.

L’anticipazione, si applica anche nel caso di veicoli che trasportano unità di carico vuote, container, cassa mobile, semirimorchio, nonché ai complessi veicolari scarichi, destinati all’estero tramite gli stessi interporti, porti ed aeroporti, purché muniti di idonea documentazione, quale l’ordine di spedizione, attestante la destinazione delle unità di carico.

I trattori stradali, quando viaggiano isolati, di massa superiore a 7,5 t, possono circolare nei giorni di divieto solamente nel caso in cui siano stati precedentemente sganciati dal semirimorchio in sede di riconsegna per la prosecuzione del trasporto della merce attraverso il sistema intermodale, purché muniti di idonea documentazione attestante l’avvenuta riconsegna e per il solo viaggio di rientro in sede.

Il divieto non si applica per i veicoli impiegati in trasporti combinati strada-rotaia, combinato ferroviario, o strada-mare, combinato marittimo, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione o la provenienza del carico e di prenotazione o titolo di viaggio per l’imbarco.

La parte del tragitto iniziale o terminale effettuata su strada e consentita ai sensi del presente comma non può in nessun caso superare i 150 km in linea d’aria dal porto o dalla stazione ferroviaria di imbarco o di sbarco.

Il divieto non si applica altresì per i veicoli impiegati in trasporti intermodali aventi origine e destinazione all’interno dei confini nazionali, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione o la provenienza del carico e di prenotazione o titolo di viaggio per l’imbarco.

Categorie di veicoli esentati dal divieto

Il divieto di circolazione mezzi pesanti, non trova applicazione per i veicoli appartenenti ai seguenti soggetti:

a) Forze di Polizia
b) Forze Armate e Corpo delle Capitanerie di Porto
c) Vigili del Fuoco
d) Protezione Civile
e) Croce Rossa Italiana
f) Regioni ed altri Enti territoriali, anche in forma associata.

Il divieto non trova, altresì, applicazione per i veicoli adibiti ai seguenti servizi pubblici, anche se circolano scarichi:

a) fornitura di acqua, gas, anche in bombole ed energia elettrica
b) nettezza urbana e raccolta rifiuti, escluso il servizio di trasporto dal centro di raccolta a quello di smaltimento se diverso dai servizi di trasporto relativi alla raccolta dei rifiuti ed alla nettezza urbana effettuati con veicoli delle amministrazioni comunali contrassegnati con 6 la dicitura “Servizio nettezza urbana”, nonché i veicoli che, per conto delle amministrazioni comunali, effettuano il servizio di smaltimento rifiuti, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall’amministrazione comunale
c) pronto intervento per fognature e spurgo pozzi neri
d) servizi postali, effettuati con veicoli appartenenti al Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico o alle Poste Italiane S.p.A., purché contrassegnati con l’emblema PT o con l’emblema Poste Italiane, nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall’amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera, nonché quelli in possesso, di licenze e autorizzazioni rilasciate dal medesimo Dipartimento, se effettuano, durante i giorni di divieto, trasporti legati esclusivamente ai servizi postali
e) servizi radiotelevisivi
f) servizi di pronto intervento e di emergenza connessi alla gestione della circolazione stradale, utilizzati dagli enti proprietari e/o gestori di strade
g) altri servizi pubblici finalizzati a soddisfare esigenze collettive urgenti, purché muniti di idonea documentazione comprovante la necessità.

Il divieto non trova, altresì, applicazione per i veicoli ed i complessi di veicoli appartenenti alle seguenti particolari categorie, anche se circolano scarichi:
a) autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico
b) autocisterne adibite al trasporto di latte fresco
c) autocisterne adibite al trasporto di altri liquidi alimentari, esclusivamente per il trasporto di latte fresco
d) veicoli adibiti al trasporto di alimenti per animali da allevamento o di materie prime per la loro produzione
e) autocisterne adibite al trasporto di combustibili liquidi o gassosi destinati alla distribuzione ed al consumo sia pubblico sia privato
f) macchine agricole e macchine agricole eccezionali, fermi restando la necessità dell’autorizzazione nonché il divieto di circolazione, sulle strade classificate di tipo A e B.

Il divieto non trova altresì applicazione nei seguenti casi particolari:

a) per i veicoli prenotati per ottemperare all’obbligo di revisione, limitatamente ai giorni feriali, purché il veicolo sia munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso più breve tra la sede dell’impresa intestataria del veicolo e il luogo di svolgimento delle operazioni di revisione, escludendo dal percorso tratti autostradali
b) per i veicoli che, a causa di urgenti e comprovate necessità, richiedono l’intervento di un’officina di riparazione con sede fuori dal centro abitato in cui ha sede l’impresa
c) per i veicoli che compiono il percorso per il rientro alle sedi, principale o secondaria, dell’impresa intestataria degli stessi, da documentare con l’esibizione di un aggiornato certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato, nonché per il rientro alla residenza o domicilio del conducente, purché tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 km dalle medesime sedi o residenze al momento dell’inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali.
I veicoli sopra indicati, devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera “d” minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

Tipologie di merci il cui trasporto non è assoggettato al divieto

Il divieto non trova applicazione per i veicoli che trasportano esclusivamente le seguenti tipologie di merci, anche se circolano scarichi:
a) forniture destinate al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o di motori e parti di ricambio di aeromobili
b) forniture di viveri o di merci destinate ad altri servizi indispensabili alle attività della marina mercantile
c) giornali, quotidiani e periodici
d) prodotti per uso medico
e) prodotti alimentari deperibili che devono essere trasportati in regime ATP
f) prodotti agricoli che, pur non richiedendo il trasporto in regime ATP, sono soggetti ad un rapido deperimento e pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita quali frutta fresca, ortaggi, fiori recisi, semi vitali non ancora germogliati, uova da cova, con specifica attestazione all’interno del documento di trasporto e sottoprodotti derivanti dalla macellazione di animali.

Il divieto non trova inoltre applicazione per i veicoli che trasportano animali vivi nelle seguenti condizioni, anche se circolano scarichi, purché muniti di idonea documentazione attestante la necessità del carico o scarico anche nei periodi di vigenza del divieto:
a) pulcini destinati all’allevamento
b) animali vivi destinati alla macellazione
c) animali vivi provenienti dall’estero
d) animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi od effettuate nelle quarantotto ore.

I veicoli sopra descritti, devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera “d” minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro

Condizioni per la circolazione in deroga al divieto

Ai fini della circolazione per motivi di assoluta e comprovata necessità e urgenza, le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, possono autorizzare deroghe al divieto, esclusivamente nei seguenti casi:
a) trasporto di prodotti agricoli, al fine di evitarne il deterioramento, a condizione che tali esigenze siano riferibili a situazioni particolari debitamente documentate, temporalmente e spazialmente limitate e quantitativamente definite
b) trasporto di alimenti destinati agli animali da, al fine di consentirne il continuo approvvigionamento, a condizione che tali esigenze siano riferibili a situazioni particolari debitamente documentate, temporalmente e spazialmente limitate e quantitativamente definite
c) trasporto di materiali e attrezzature diretti o provenienti da cantieri edili per la realizzazione di opere di interesse nazionale, destinati a specifiche attività e lavorazioni che, per le loro particolari caratteristiche o per le tecnologie utilizzate, richiedono necessariamente un approvvigionamento o uno smaltimento in continuo dei suddetti materiali e attrezzature
d) trasporto di prodotti dell’industria a ciclo continuo, qualora i sistemi produttivi e l’organizzazione della filiera di distribuzione richiedano necessariamentel’immediato trasferimento di tali prodotti
e) circolazione dei veicoli utilizzati per lo svolgimento di fiere e mercati, a condizione che sia presentata idonea documentazione attestante la necessità della circolazione nei periodi di vigenza del divieto
f) circolazione dei veicoli utilizzati per lo svolgimento di spettacoli dal vivo e manifestazioni sportive, a condizione che sia presentata idonea documentazione attestante la necessità della circolazione nei periodi di vigenza del divieto
g) circolazione di veicoli eccezionali o di trasporti in condizioni di eccezionalità, limitatamente a specifiche autorizzazioni per viaggi singoli il cui transito non possa essere programmato al di fuori del periodo di vigenza del divieto, od eventualmente non possa essere interrotto
h) circolazione di veicoli provenienti dall’estero esclusivamente per il raggiungimento di aree attrezzate per la sosta o autoporti, siti in prossimità della frontiera
i) altri casi singoli di comprovata e assoluta necessità e urgenza di trasporti di merci, necessari a soddisfare emergenze particolari e specifiche.

I veicoli autorizzati alla circolazione in deroga devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la 9 lettera “a” minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

Procedure per la richiesta di autorizzazione in deroga

Andiamo ora a vedere, quali sono le procedure definite dalla normativa, per richiedere autorizzazioni in deroga.
Qualora sussistano le condizioni, i soggetti interessati possono presentare, almeno dieci giorni prima della data prevista per la partenza, richiesta di autorizzazione a circolare in deroga al divieto, di norma alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – della provincia di partenza, indicando i seguenti elementi:
a) il giorno o il periodo in cui si intende circolare, che deve risultare limitato alle effettive esigenze, ovvero in particolare per i prodotti agricoli
b) il periodo previsto per la specifica campagna di raccolta
c) il periodo necessario a risolvere la criticità dell’approvvigionamento
d)le date di inizio e fine previste per il cantiere
e)il periodo in cui tale produzione è prevista ininterrottamente
f) il programma degli eventi cui si intende partecipare
g)la data precisa in cui è prevista l’effettuazione del trasporto

Per i veicoli provenienti dall’estero, la richiesta può essere presentata alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – della provincia di confine, dove ha inizio il viaggio in territorio italiano, anche dal committente o dal destinatario delle merci o da un’agenzia di servizi a ciò delegata dagli interessati; in tali casi, per la concessione delle autorizzazioni, la Prefettura deve tenere conto, in particolare, oltre che dei comprovati motivi di urgenza e indifferibilità del trasporto, anche della distanza della località di arrivo, del tipo di percorso e della situazione dei servizi presso le località di confine.

Procedure per il rilascio dell’autorizzazione prefettizia

La Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – che ha ricevuto la richiesta di autorizzazione alla circolazione in deroga al divieto, valutate le necessità e le urgenze prospettate in relazione alle condizioni locali e generali della circolazione, conduce l’istruttoria della richiesta in base ai seguenti criteri:
a) accertamento della sussistenza dell’effettiva esigenza di circolazione in deroga ai divieti, in funzione delle specificità dei luoghi, del contesto, delle condizioni meteorologiche e climatiche
b) sussistenza di condizioni di particolare criticità derivanti dalla specifica posizione geografica della Sardegna e della Sicilia, ed in particolare dei tempi necessari per le operazioni di traghettamento
c) verifica dell’indifferibilità del trasporto nei giorni di non vigenza del divieto
d) accertamento dell’assenza di condizioni ostative da parte di soggetti terzi ed in particolare degli enti proprietari e/o gestori di strade
e) verifica della compatibilità del trasporto in deroga con le caratteristiche delle infrastrutture stradali interessate e con le condizioni di traffico previste sulla rete stradale.
Nel caso in cui la richiesta venga presentata alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – nel cui territorio di competenza ha sede l’impresa che esegue il trasporto, la Prefettura nel cui territorio ha inizio il viaggio deve fornire il proprio preventivo benestare.

La Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo, se sussistono le condizioni per la deroga, rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale, oltre alle circostanziate motivazioni, è indicato:
a) l’arco temporale di validità, che deve risultare strettamente limitato alle effettive esigenze di trasporto e che può comprendere eccezioni di date in cui persiste il divieto di circolazione
b) la targa del veicolo, o le targhe dei veicoli, autorizzati alla circolazione
c) le località di partenza e di arrivo, nonché i percorsi individuati al fine di garantire le migliori condizioni di sicurezza della circolazione, in base alle caratteristiche della rete stradale ed alle situazioni di traffico, specificando eventualmente le strade o le aree in cui non è comunque consentita la circolazione in deroga
d) la tipologia di merce, prodotto o attrezzatura per il trasporto dei quali è consentita la circolazione in deroga
e) l’eventuale specifica che i veicoli possono circolare scarichi, unicamente nel caso in cui tale circostanza si verifichi nell’ambito di un ciclo lavorativo che comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersi nel corso della stessa giornata lavorativa
f) la prescrizione che i veicoli autorizzati alla circolazione in deroga devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera “a” minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

Per le autorizzazioni, nel caso in cui siano comprovate la continuità dell’esigenza di effettuare, da parte dello stesso soggetto, più viaggi in regime di deroga e la costanza della tipologia dei prodotti trasportati, è ammessa la facoltà, da parte della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo, di rinnovare, anche più di una volta ed in ogni caso non oltre il termine dell’anno solare, l’autorizzazione concessa, a seguito di richiesta inoltrata da parte del soggetto interessato.

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo – nel cui territorio ricadano posti di confine possono autorizzare alla circolazione durante i periodi di divieto, anche in via permanente.

Trasporto di merci pericolose nei periodi del divieto
Il trasporto di merci pericolose appartenenti alle classi 1 e 7, individuate nell’accordo internazionale per il trasporto di merci pericolose ADR, è vietato per qualunque quantità di merce trasportata, indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo, oltre che nei giorni di calendario indicati, anche dalle ore 8:00 alle ore 24:00 di ogni sabato e dalle ore 0:00 alle ore 24:00 di ogni domenica compresi nel periodo tra fine maggio ed inizio settembre 2023.

E’ consentito nei seguenti casi:

a) trasporto di esplosivi, per comprovate necessità di servizio, ferma restando la necessità che per ogni trasporto deve essere data informazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – nel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio o l’ingresso in territorio nazionale, per i veicoli e per i complessi di veicoli quali militari e delle Forze di Polizia, militari appartenenti a Forze Armate straniere e civili da queste commissionati, per esercitazioni, operazioni o assistenza militare in base ad accordi internazionali, purché muniti di apposito credito di movimento rilasciato dal comando militare competente, civili
b) trasporto, mediante autorizzazione prefettizia, di fuochi artificiali rientranti nella IV e V categoria, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilità con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale
c) trasporto, mediante autorizzazione prefettizia di merci pericolose appartenenti alla classe 1, limitatamente ai cantieri di opere di interesse nazionale, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilità con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale
d) trasporto, mediante autorizzazione prefettizia, di merci pericolose appartenenti alla classe 7, limitatamente alle esigenze urgenti in ambito sanitario, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilità con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale.

In deroga a quanto stabilito, il trasporto di merci pericolose con veicoli di massa complessiva massima autorizzata non superiore a 7,5 t è consentito limitatamente ai seguenti casi:
a) trasporto di merci pericolose in base ai casi di esenzione parziale o globale individuati dall’accordo ADR
b) trasporto di merci pericolose in base alle disposizioni speciali dell’accordo ADR
c) trasporto di merci pericolose imballate in quantità limitate in base alla disciplina individuata nell’accordo ADR
d) trasporto di merci pericolose imballate in quantità esenti in base alla disciplina individuata nell’ accordo ADR.