Il super ammortamento al 130% non è stato prorogato dalla Legge di Bilancio 2019: gli incentivi rivolti ai soggetti titolari di reddito d’impresa e agli esercenti arti e professioni termineranno quindi il 30 giugno 2019 (ma solo per chi prima del 31 dicembre 2018 ha concluso l’acquisto di un bene pagando un acconto di almeno il 20%).
I vantaggi fiscali previsti dal super ammortamento – introdotto dalla Legge di Stabilità 2016 e modificato nel 2017 e nel 2018 – hanno aiutato i professionisti nell’acquisto di mezzi da lavoro come autocarri, autotreni, etc… Di seguito troverete tutto quello che c’è da sapere su quanto scritto nella Legge di bilancio 2018 comma 29.
Cosa c’è scritto nel comma 29 della Legge di bilancio 2018?
Secondo il comma 29 della Legge di bilancio 2018 relativo al super ammortamento: “Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ovvero entro il 30 giugno 2019. a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 30 per cento. La maggiorazione non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 8, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.”
In poche parole?
Il super ammortamento consente di portare in deduzione d’imposta un valore maggiore rispetto al valore di ammortamento dei nuovi beni strumentali acquistati dall’azienda. Non possono beneficiare del super ammortamento tutti i veicoli e i mezzi di trasporto citati nell’art. 164 del testo unico delle imposte sui redditi.
Quali sono i veicoli che non possono beneficiare del super ammortamento?
Aeromobili da turismo, navi, imbarcazioni da diporto, autovetture, autocaravan, ciclomotori, motocicli, veicoli adibiti ad uso pubblico e veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti.
Quali veicoli possono beneficiare del super ammortamento?
Tutti quelli elencati nell’art. 54 del Codice della Strada e non citati nell’art. 164 del Tuir: autobus, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per uso speciale, autotreni, autoarticolati, autosnodati e mezzi d’opera.
Gli autocarri sono tutti interessati dal super ammortamento?
No. Sono esclusi dagli incentivi quelli con codice di carrozzeria F0, con quattro o più posti e con un rapporto tra potenza (espressa in kW) e portata (differenza tra massa complessiva e tara) uguale o superiore a 180. Senza dimenticare l’inerenza del veicolo all’attività dell’azienda.
Il super ammortamento è valido solo in caso di acquisto?
No. Gli incentivi sono validi in caso di acquisto in proprietà (anche nel caso in cui il veicolo venga finanziato o tramite finanziamento rateale) e in caso di leasing. In caso di leasing la maggiorazione spetta però solo all’utilizzatore e non anche al conducente. Sono esclusi dal beneficio i beni acquisiti tramite un contratto di locazione operativa o di noleggio: in tal caso la maggiorazione spetta al locatore/noleggiante.