Cronotachigrafo, cosa cambia nel 2025

Lo scorso 27 dicembre 2024 il Ministero dell’Interno ha pubblicato tre circolari che contengono importanti cambiamenti in materia di tachigrafo, a partire dal 1° gennaio 2025.

Controllo documentazione tachigrafo

La legge 166 del 14 novembre 2024 ha modificato l’art. 6 del D. Lgs. 144/2008 che si occupa di controlli su strada dei veicoli per i quali è previsto l’obbligo di installazione del tachigrafo. “Nel corso del controllo su strada – spiega la legge – il conducente è autorizzato ad acquisire – tramite la sede centrale, il gestore dei trasporti o qualunque altra persona o entità e prima della conclusione del controllo su strada – le eventuali prove mancanti a bordo, idonee a documentare l’uso corretto delle apparecchiature tachigrafiche“. L’autista resta comunque obbligato a usare in modo adeguato le apparecchiature tachigrafiche.

Nella circolare relativa si specifica che i conducenti devono recare con sé ed esibire a richiesta degli organi di controllo la documentazione contenente le norme di comportamento cui devono attenersi ai fini del corretto uso del tachigrafo. I documenti in questione dimostrano infatti il corretto adempimento da parte delle aziende dell’onere di formazione, istruzione e controllo nei confronti dei propri conducenti, pena l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 174, comma 14, nei confronti dell’impresa stessa.

Tachigrafo GEN2v2 per i trasporti internazionali

In attuazione del primo Pacchetto Mobilità UE, a partire dal 1° gennaio 2025, tutti i veicoli superiori alle 3,5 ton che operano su tratte internazionali muniti di tachigrafo analogico e anche i mezzi che, pur essendo muniti di tachigrafo digitale, sono stati immatricolati prima del 15 giugno 2019 devono essere dotati di tachigrafo digitale intelligente 2ª versione (GEN2 v2).

A partire dal 19 agosto 2025, dovranno avere il tachigrafo GEN2 v2 anche i veicoli superiori a 3,5 ton che operano su tratte internazionali e che sono muniti di tachigrafo digitale intelligente 1ª versione (GEN2 v1).

Infine, a partire dal 1° luglio 2026, saranno soggetti allo stesso obbligo anche i veicoli che operano su tratte internazionali che hanno massa massima compresa tra le 2,5 e le 3,5 ton.

Il Ministero dell’Interno ha tuttavia deciso un periodo di tolleranza di due mesi per applicare la disposizione, per cui le imprese di autotrasporto hanno avuto tempo fino al 28 febbraio 2025 per completare il cambiamento senza incorrere in multe.

Il mancato aggiornamento del tachigrafo comporta pesanti sanzioni e, in Italia, la sospensione della patente di guida per un periodo che varia da quindici giorni a tre mesi.

Controllo registrazioni dai 56 giorni precedenti

Sempre a partire da inizio anno è scattato l’obbligo di conservare a bordo del veicolo le registrazioni del tachigrafo del giorno in corso e dei 56 giorni precedenti (anzichè 28).

Per leggere correttamente tutti i dati dell’apparecchio è consigliabile sostituire tutte le carte tachigrafiche con quelle compatibili al 100%, del tipo Gen 2 vers. 2 (G2V2), che hanno più capacità di memoria per registrare tutti i dati aggiuntivi.

Il conducente non ha invece l’obbligo di sostituire la carta tachigrafica che ha in dotazione e può quindi aspettare la naturale scadenza, se tale carta ha una memoria tale da registrare tutte le attività svolte nei 56 giorni antecedenti a quello in corso – dipende dalle ore di guida, se in pochi giorni alla settimana o per poche ore o a tempo pieno. In ogni caso il MIT suggerisce di stampare le proprie attività per evitare la perdita dei dati. La stampa va effettuata al termine dell’attività giornaliera, prima dell’inizio di un nuovo periodo di guida di 24 ore, con l’apposita funzione presente in tutti i modelli di tachigrafo digitale.