Coronavirus

Coronavirus: autocertificazioni e regole per furgoni e camion

Il coronavirus ha fermato l’Italia e ha rallentato considerevolmente l’economia del nostro Paese ma le limitazioni ai movimenti non hanno ovviamente riguardato le attività essenziali.

Il risultato? È possibile spostarsi per motivi di lavoro e questo implica la presenza sulle nostre strade di furgoni e camion, fondamentali nel trasporto delle merci.

Di seguito troverete tutto quello che c’è da sapere sulle autocertificazioni e sulle regole relative ai furgoni e ai camion in questi giorni di emergenza coronavirus (anche detto Covid-19).

Le limitazioni alla mobilità per il coronavirus si applicano anche al trasporto merci?

No. Le merci possono entrare e uscire dall’Italia.

Salvo che siano soggetti a quarantena o che siano risultati positivi al virus i transfrontalieri potranno entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa. Gli interessati potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento con qualsiasi mezzo, inclusa una dichiarazione che potrà essere resa alle forze di polizia in caso di eventuali controlli.

I trasportatori hanno bisogno del modulo di autocertificazione?

Solo se l’attività di trasporto è accessoria all’attività principale. Il modulo è scaricabile qui.

Cosa è cambiato nell’autotrasporto merci con il coronavirus?

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato delle linee guida per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

– Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi se sprovvisti di guanti e mascherine. In ogni caso, il veicolo può accedere al luogo di carico/scarico anche se l’autista è sprovvisto di DPI, purché non scenda dal veicolo o mantenga la distanza di un metro dagli altri operatori. Nei luoghi di carico/scarico dovrà essere assicurato che le necessarie operazioni propedeutiche e conclusive del carico/scarico delle merci e la presa/consegna dei documenti, avvengano con modalità che non prevedano contatti diretti tra operatori ed autisti o nel rispetto della rigorosa distanza di un metro. Non è consentito l’accesso agli uffici delle aziende diverse dalla propria per nessun motivo, salvo l’utilizzo dei servizi igienici dedicati e di cui i responsabili dei luoghi di carico/scarico delle merci dovranno garantire la presenza ed una adeguata pulizia giornaliera e la presenza di idoneo gel igienizzante lavamani.

– Le consegne di pacchi, documenti e altre tipologie di merci espresse possono avvenire, previa nota informativa alla clientela da effettuarsi, anche via web, senza contatto con i riceventi. Nel caso di consegne a domicilio, anche effettuate da Riders, le merci possono essere consegnate senza contatto con il destinatario e senza la firma di avvenuta consegna. Ove ciò non sia possibile, sarà necessario l’utilizzo di mascherine e guanti.

– Qualora sia necessario lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative – in analogia a quanto previsto per gli ambienti chiusi – laddove la suddetta circostanza si verifichi nel corso di attività lavorative che si svolgono in ambienti all’aperto, è comunque necessario l’uso delle mascherine

– Assicurare, laddove possibile e compatibile con l’organizzazione aziendale, un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla predisposizione e alla ricezione delle spedizioni e al carico/scarico delle merci e con l’obiwttivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, istinti e riconoscibili individuando priorità nella lavorazione delle merci.

Cosa è cambiato nel blocco dei mezzi pesanti con l’emergenza Covid-19?

Il coronavirus ha portato alla sospensione dei divieti di circolazione per i mezzi pesanti nei giorni festivi.

Cosa è cambiato in ambito doganale con il coronavirus?

Gli accertamenti doganali non hanno subito termini di sospensione. L’Agenzia delle dogane, dopo aver consultato la Commissione europea, non ha ottenuto una deroga alle disposizioni del Codice doganale dell’Unione europea e si attendono quindi nelle prossime settimane le notifiche degli accertamenti relativi alle importazioni del periodo aprile-maggio 2017, che diversamente andrebbero in prescrizione.

L’art. 68 del decreto Cura Italia ha sospeso l’esecuzione degli atti di accertamento esecutivi e dei ruoli scadenti nel periodo 8 marzo-31 maggio, anche se relativi a risorse proprie tradizionali (ossia dazi doganali). Tali versamenti dovranno essere recuperati entro il termine del 30 giugno 2020, salvo ulteriori proroghe.

La sospensione della riscossione interessa anche i pagamenti delle rate della “Pace fiscale”: i termini di versamento in scadenza al 28 febbraio (rottamazione ter) e al 31 marzo (saldo e stralcio), sono stati automaticamente prorogati al 31 maggio 2020.

L’agenzia delle dogane ha anche dichiarato di non considerare applicabile la norma che dispone la sospensione biennale dei termini di prescrizione e decadenza per l’attività di accertamento.

Un’altra misura rilevante adottata per l’emergenza coronavirus è il differimento dei pagamenti mediante conti di debuto, istituto che consente il versamento periodico – in un’unica soluzione – dei diritti doganali relativi a varie importazioni, compiute in un arco temporale definito, previo rilascio di un’apposita
garanzia.

Tutti i pagamenti mediante conto di debito in scadenza tra il 17 marzo e il 30 aprile 2020 sono differiti di 30 giorni senza applicazione di interessi e di sanzioni.

L’Agenzia delle dogane ha anche posticipato di ulteriori 60 giorni l’abrogazione del regime di previdimazione dei certificati di origine EUR 1, EUR MED, ATR e ha confermato che la sospensione degli adempimenti tributari si applica anche ai soggetti obbligati alle dichiarazioni annuali per il gas naturale, per l’energia elettrica nonché per il carbone, la lignite e il coke, i quali dovranno presentare tali dichiarazioni entro il 30 giugno 2020.

Con il Regolamento della Commissione europea 14 marzo n. 402/2020 è stato introdotto un regime di autorizzazione per tutte le esportazioni di dispositivi medici di protezione (mascherine, guanti, occhiali e indumenti protettivi). Un intervento, in linea con quello adottato in Italia dalla Protezione Civile, giustificato dalla necessità di far fronte alla crescente richiesta di tali prodotti diretto a evitare comportamenti speculativi.

In caso di esportazione verso Paesi terzi di dispositivi di protezione individuale (visiere, mascherine, guanti, camici e prodotti simili) gli uffici competenti dovranno riscontrare la presenza dell’apposita autorizzazione prevista dal regolamento di esecuzione UE n. 2020/402. L’autorizzazione non è necessaria qualora l’esportazione sia diretta verso i seguenti Paesi: Andorra, Città del Vaticano, Fær Øer, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino, Svizzera e verso i Paesi e i Territori d’oltremare.

Inoltre non è richiesta per le riesportazioni da deposito doganale, in quanto merce non unionale.