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Super ammortamento anche nel 2019: tutto quello che c’è da sapere

Il super ammortamento è stato reintrodotto anche per il 2019: gli incentivi per l’acquisto di beni strumentali nuovi – presenti nella Legge di bilancio 2018 comma 29 ma non prorogati dalla Legge di bilancio 2019 – sono ripresi grazie al Decreto Crescita (DL 34/2019 del 30 aprile).

In quale parte del Decreto Crescita si parla del super ammortamento?

Nell’art. 1 relativo alla “Maggiorazione dell’ammortamento per i beni strumentali nuovi”.

Cosa c’è scritto nell’art. 1 del Decreto Crescita?

Secondo l’art. 1 del Decreto Crescita relativo al super ammortamento: “Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 30 per cento. La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite di 2,5 milioni di euro. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 93 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.”

In poche parole?

Con il super ammortamento (valido dall’1 aprile al 31 dicembre 2019 ed estendibile fino al 30 giugno 2020 se entro fine 2019 l’acquirente ha firmato il contratto e versato un acconto di almeno il 20%) è possibile portare in deduzione d’imposta un valore maggiore rispetto al valore di ammortamento dei nuovi beni strumentali acquistati dall’azienda.

Quali veicoli non possono beneficiare del super ammortamento?

Tutti quelli citati nell’art. 164 del testo unico delle imposte sui redditi: aeromobili da turismo, navi, imbarcazioni da diporto, autovetture, autocaravan, ciclomotori, motocicli, veicoli adibiti ad uso pubblico e veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti.

Quali veicoli rientrano nel super ammortamento?

Tutti quelli citati nell’art. 54 del Codice della Strada e non nell’art. 164 del Tuir: autobus, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per uso speciale, autotreni, autoarticolati, autosnodati e mezzi d’opera.

Tutti gli autocarri rientrano nel super ammortamento?

No. Sono esclusi dagli incentivi gli autocarri con codice di carrozzeria F0, con quattro o più posti e con un rapporto tra potenza (espressa in kW) e portata (differenza tra massa complessiva e tara) uguale o superiore a 180. Senza dimenticare l’inerenza del veicolo all’attività dell’azienda.

Il super ammortamento è valido solo in caso di acquisto?

No. Gli incentivi sono validi anche in caso di acquisto in proprietà (anche nel caso in cui il veicolo venga finanziato o tramite finanziamento rateale) e in caso di leasing (in questo caso, però, la maggiorazione spetta solo all’utilizzatore e non anche al conducente). Sono esclusi dal super ammortamento i beni acquisiti tramite un contratto di locazione operativa o di noleggio: in tal caso la maggiorazione spetta al locatore/noleggiante.