Fermo mezzi pesanti

Blocco mezzi pesanti gennaio 2021: tutte le date

Il blocco dei mezzi pesanti a gennaio 2021 decretato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti riguarderà sette date con orari identici(dalle 9:00 alle 22:00).

I divieti di circolazione dei veicoli industriali con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate in vigore dal 1 al 10 gennaio 2021 sono sospesi in relazione all’emergenza causata dalla pandemia Covid-19.
Se non ci saranno ulteriori sospensioni, il primo divieto del 2021 sarà in vigore domenica 17 gennaio, dalle 9.00 alle 22.00.

Di seguito troverete tutti i giorni di blocco dei mezzi pesanti (veicoli con massa complessiva superiore alle 7,5 tonnellate, anche se viaggiano senza carico) nel mese di gennaio 2021, in cui vige il divieto di circolazione.

Blocco mezzi pesanti gennaio 2021

Il blocco dei mezzi pesanti (il divieto di circolazione per i veicoli con massa complessiva superiore alle 7,5 tonnellate) a gennaio 2021 riguarderà sette giorni su 31.

Ecco l’elenco dei giorni di gennaio 2021 nei quali vige il blocco dei mezzi pesanti.

Gennaio: 7 GIORNI DI FERMO DEI CAMION
Venerdì 1 gennaio 2021 dalle 09:00 alle 22:00
Domenica 3 gennaio 2021 dalle 09:00 alle 22:00
Mercoledì 6 gennaio 2021 dalle 09:00 alle 22:00
Domenica 10 gennaio 2021 dalle 09:00 alle 22:00
Domenica 17 gennaio 2021 dalle 09:00 alle 22:00
Domenica 24 gennaio 2021 dalle 09:00 alle 22:00
Domenica 31 gennaio 2021 dalle 09:00 alle 22:00

ALCUNE NOVITÀ INTRODOTTE DAL DECRETO

  • L’esclusione dai divieti di tutti i veicoli adibiti al trasporto di alimenti per animali di allevamento o di materie prime per la loro produzione.
  • L’esclusione dai divieti per i veicoli che trasportano prodotti legati alla prevenzione da Covid-19.
  • L’estensione dell’esenzione dai divieti di circolazione per tutti i veicoli impegnati in trasporti intermodali con origine o destinazione nei confini nazionali.
  • L’esclusione dai divieti per i veicoli che sono costretti a recarsi presso un’officina ubicata in un Comune diverso da quello in cui ha sede l’impresa.
  • L’esclusione dai divieti per i veicoli in caso di raggiungimento della residenza o del domicilio del conducente, per una distanza massima percorribile pari a 50 km.
  • L’introduzione della possibilità di sospendere temporaneamente la validità dei divieti, attraverso Decreto Dirigenziale, in relazione agli effetti generati dall’epidemia da Covid-19.

ELENCO ESTESO DELLE CATEGORIE ESCLUSE DAL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE

Il divieto non si applica ai veicoli adibiti ai seguenti servizi pubblici, anche se circolano scarichi:
a) fornitura di acqua, gas, energia elettrica;
b) nettezza urbana e raccolta rifiuti, escluso il servizio di trasporto dal centro di raccolta a quello di smaltimento se diverso dai servizi di trasporto relativi alla raccolta dei rifiuti ed alla nettezza urbana effettuati con veicoli delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura “Servizio nettezza urbana”, nonché i veicoli che, per conto delle amministrazioni comunali, effettuano il servizio di smaltimento rifiuti, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall’amministrazione comunale;
c) pronto intervento per fognature e spurgo pozzi neri;
d) servizi postali, effettuati con veicoli appartenenti al Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico o alle Poste Italiane S.p.A., purché contrassegnati con l’emblema PT o con l’emblema Poste Italiane, nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall’amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera, nonché quelli in possesso, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni, di licenze e autorizzazioni rilasciate dal medesimo Dipartimento, se effettuano, durante i giorni di divieto, trasporti legati esclusivamente ai servizi postali;
e) servizi radiotelevisivi;
f) servizi di pronto intervento e di emergenza connessi alla gestione della circolazione stradale, utilizzati dagli enti proprietari e/o gestori di strade;
g) altri servizi pubblici finalizzati a soddisfare esigenze collettive urgenti, purché muniti di idonea documentazione comprovante la necessità.

Il divieto non si applica ai veicoli appartenenti alle seguenti particolari categorie, anche se circolano scarichi:
a) autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico;
b) autocisterne adibite al trasporto di latte fresco;
c) autocisterne adibite al trasporto di altri liquidi alimentari, esclusivamente per il trasporto di latte fresco;
d) veicoli adibiti al trasporto di alimenti per animali da allevamento o di materie prime per la loro produzione;
e) autocisterne adibite al trasporto di combustibili liquidi o gassosi destinati alla distribuzione
ed al consumo sia pubblico sia privato;
f) macchine agricole ai sensi dell’articolo 57 del codice della strada e macchine agricole eccezionali ai sensi dell’articolo 104 del medesimo codice, fermi restando la necessità dell’autorizzazione di cui al comma 8 del citato articolo 104, nonché il divieto di circolazione, ai sensi dell’articolo 175, comma 2, del codice della strada, sulle strade classificate di tipo A e B ai sensi dell’articolo 2 del medesimo codice.

Il divieto non si applica nei seguenti casi particolari:
a) per i veicoli prenotati per ottemperare all’obbligo di revisione, limitatamente ai giorni feriali, purché il veicolo sia munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso più breve tra la sede dell’impresa intestataria del veicolo e il luogo di svolgimento delle operazioni di revisione, escludendo dal percorso tratti autostradali;
b) per i veicoli che, a causa di urgenti e comprovate necessità, richiedono l’intervento di un’officina di riparazione con sede fuori dal centro abitato in cui ha sede l’impresa;
c) per i veicoli che compiono il percorso per il rientro alle sedi, principale o secondaria, dell’impresa intestataria degli stessi, da documentare con l’esibizione di un aggiornato certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato, nonché per il rientro alla residenza o domicilio del conducente, purché tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 km dalle medesime sedi al momento dell’inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali.

SCARICA IL PDF DEL DECRETO MINISTERIALE INTEGRALE. Il documento include il calendario dei divieti di circolazione dei veicoli industriali sopra 7,5 tonnellate per il 2021 e le categorie in deroga.