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Revisione autocarri: costo, scadenze e sanzioni

La revisione per gli autocarri non è solo un obbligo di legge ma rappresenta un controllo fondamentale per garantire la sicurezza dei veicoli commerciali e di tutti i mezzi da lavoro.

Di seguito troverete tutto quello che c’è da sapere sulla revisione per gli autocarri: di cosa si tratta, ogni quanto va fatta, quanto costa, le scadenze e le sanzioni.

In cosa consiste la revisione per gli autocarri?

Nella verifica dello stato e dell’efficienza di numerosi dispositivi come ad esempio i freni, lo sterzo e l’impianto elettrico.

Ogni quanto tempo va fatta la revisione degli autocarri?

La prima revisione per gli autocarri deve essere sostenuta 4 anni dopo la prima immatricolazione. Le successive revisioni devono essere effettuate con cadenza biennale. Queste scadenze si applicano per autovetture, autocaravan, autoveicoli per trasporto promiscuo e autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale e di massa non superiore a 3.500 kg.

La revisione degli autocarri va invece effettuata ogni anno per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove (compreso quello del conducente), per le autovetture adibite a servizio taxi e noleggio con conducente, per gli autoveicoli utilizzati per il trasporto di cose ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 kg, per i rimorchi e gli autocaravan di peso complessivo superiore a 3.500 kg, per gli autobus, le autoambulanze e i veicoli atipici.

Dove si effettua la revisione degli autocarri?

La revisione degli autocarri può essere effettuata presso gli uffici della Motorizzazione Civile (per tutti i veicoli) o presso le officine di riparazione meccanica autorizzate dalla Provincia (per i veicoli con massa complessiva minore o uguale a 3,5 t).

Quanto costa la revisione per gli autocarri?

45 euro se la si effettua presso la Motorizzazione Civile (unica scelta per chi ha un veicolo commerciale con massa complessiva di oltre 3,5 t) e 66,88 euro se si opta per le officine autorizzate.

Dove si può trovare l’elenco delle officine autorizzate dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri alla revisione autocarri?

A questo link.

Quali sono le sanzioni previste per chi circola senza revisione?

Chi circola con un veicolo non presentato a revisione è soggetto al pagamento di una sanzione principale da 168 a 674 euro. Cifra che sale (da 336 a 1.348 euro) se il veicolo non è stato presentato a revisione per più di una volta.

Chiunque produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419 a euro 1.682. Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione.

Ancora più severe le sanzioni per chi circola con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell’esito della revisione: sanzione principale da 1.941 a 7.767 euro e fermo del veicolo per 90 giorni.

Quali documenti bisogna portare prima di effettuare la revisione di un autocarro?

La carta di circolazione più altri documenti a seconda della tipologia di veicolo.

Cioè?

Per i veicoli intestati a Società occorre esibire la fotocopia del certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. per individuare il nome del legale rappresentante oppure la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con allegata fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante ed eventuale delega.

Per i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate bisogna esibire l’attestazione dell’avvenuta revisione annuale del cronotachigrafo.

Per i veicoli muniti di titoli autorizzativi (taxi, noleggio con conducente, trasporto merci in conto proprio) esibire titoli autorizzativi o licenza in originale.

Per autobus adibiti al servizio pubblico di linea esibire la conferma annuale del titolo autorizzativo rilasciata dall’Amministrazione Provinciale; per autobus immatricolati per uso proprio va esibito l’attestato di permanenza dei requisiti all’immatricolazione rilasciato dall’U.P. che ha rilasciato il titolo autorizzativo.

Per i veicoli a GPL o a metano occorre il certificato bombola, per i veicoli cisterna per trasporto merci pericolose occorre esibire Mod. MC 913 e mod. MC 452, per i veicoli addetti a spurghi pozzi neri occorre l’allegato tecnico revisione cisterna mentre per i veicoli trasporto merci a temperatura controllata ci vuole il certificato ATP.

Cosa succede in caso di esito positivo della revisione?

Se la revisione ha esito positivo viene rilasciata un’etichetta adesiva con la dicitura “revisione regolare”.

Cosa succede in caso di esito negativo della revisione?

Se viene indicato il termine “revisione ripetere” si devono effettuare le opportune riparazioni degli impianti indicati come non efficienti presso un meccanico di fiducia ed effettuare una nuova revisione entro un mese. Il veicolo può continuare a circolare per un mese solo se l’utente ha provveduto ai motivi del “ripetere” con la dovuta certificazione di un’autofficina.

Se viene indicato il termine “revisione ripetere-sospeso dalla circolazione” si devono effettuare le opportune riparazioni e presentare una nuova richiesta di revisione per poter circolare. Il veicolo può circolare solo in giornata (per andare dal meccanico ad una velocità non superiore a 40 km/h) e nel giorno in cui dovrà sostenere una nuova prova.