Auto immatricolate come autocarro, requisiti e agevolazioni

In passato, le auto immatricolate come autocarro permettevano di detrarre costi in modo rilevante. Non capitava di rado che un imprenditore avesse immatricolato come autocarro la sua sportiva da usare nel weekend solamente per poter accedere alle agevolazioni riservate agli autocarri.

Vediamo oggi quali sono i requisiti affinché le auto immatricolate come autocarro possano godere delle agevolazioni fiscali previste per gli autocarri.

Auto immatricolate come autocarro, i requisiti

Chi ha un attività in proprio non può non aver mai pensato a immatricolare l’auto come autocarro per poter godere delle agevolazioni in fatto di detrazione IVA, deduzione dei costi sul reddito, deduzione dei costi di manutenzione, risparmio sul bollo, ed eventuali vantaggi (da verificare) sul costo dell’assicurazione.

L’omologazione di un’auto come autocarro però (ad esempio di una SUV) non è più rilevante ai fini fiscali se non vengono rispettati alcuni requisiti. Anche se sul libretto di circolazione è presente l’omologazione N1.

L’Agenzia delle entrate, infatti, non ammette che le auto immatricolate N1 vengano considerate fiscalmente come un autocarro se queste hanno il codice di carrozzeria F0, se sono omologate per il trasporto di 4 o più passeggeri e se il loro rapporto potenza/portata è superiore a 180.

Se l’auto immatricolata come autocarro ha tutte le caratteristiche suddette (codice carrozzeria F0, omologazione per 4 o più passeggeri, rapporto potenza/portata superiore a 180) non è possibile beneficiare delle agevolazioni dedicate agli autocarri.

È importante sapere che con un autocarro non si possono trasportare persone che non siano addette al carico. In base all’articolo 54 C.d.S., gli autocarri sono veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle stesse. Citando la legge: “è necessario che l’agente accertatore abbia prova inconfutabile della qualifica di dette persone”.

È chiaro, dunque, che un autocarro non può essere utilizzato per passare le vacanze con la famiglia. E nemmeno per accompagnare i propri figli a scuola prima di recarsi al lavoro.

I vantaggi dell’immatricolazione come autocarro sul bollo

Le auto immatricolate come autocarro contribuiscono, in alcuni casi, all’abbattimento dell’utile dell’attività (vedi il paragrafo successivo). Ma i vantaggi dell’immatricolazione come autocarro si hanno anche per quanto riguarda la tassa di possesso (il bollo).

Per quanto riguarda la tassa di possesso, è certo che le auto immatricolate come autocarro sono soggette al pagamento di una cifra inferiore. Il bollo per gli autocarri, infatti, si calcola in base alla portata e non in base alla potenza come avviene invece per le auto.

Il risparmio sulla tassa di possesso è tanto più alto quanto più potente l’auto immatricolata come autocarro. Inoltre l’immatricolazione come autocarro non prevede il pagamento del superbollo.

L’assicurazione dell’autocarro

Dal punto di vista assicurativo invece, le auto immatricolate come autocarro potrebbero non godere di un vantaggio economico. O meglio, il risparmio è tutto da verificare. Sul premio RCA delle auto influisce (tra le altre cose)  la cilindrata. Sugli autocarri la cilindrata non ha alcuna influenza sul prezzo, mentre ce l’ha la portata. Sta di fatto che una lussuosa SUV dalla grande cubatura potrebbe pagare un premio assicurativo inferiore se immatricolata come autocarro.

Il discorso assicurativo, però, è sempre variabile in quanto i premi variano di compagnia in compagnia. Inoltre è bene verificare che la polizza per autocarro non ponga dei limiti sul numero di incidenti. Senza contare che per gli autocarri sono previste delle franchigie (eliminabili con un sovrapprezzo) che invece non sono previste per le auto.

Inoltre la legge Bersani sulla classe di merito non è valida per gli autocarri intestati alla società (dunque anche per le auto immatricolate come autocarro). Il veicolo immatricolato come autocarro non potrebbe essere assicurato con la stessa classe di merito dell’intestatario, bensì partirebbe dall’ultima classe di merito.

In caso di uso improprio dell’auto immatricolata come autocarro, ovvero se viene usata per motivi personali (ad esempio nel weekend, trasportando amici o familiari) l’assicurazione potrebbe rivalersi in caso di sinistro. In questo caso sono previste anche delle sanzioni: multe salate e la sospensione della carta di circolazione.

Detrazione IVA e deduzione costi

Immatricolando l’auto come autocarro è possibile detrarre l’IVA e scaricare i costi del veicolo.

Per le imprese individuali, per società e per i lavoratori autonomi, l’auto (uso strumentale) ha IVA detraibile al 40%, mentre per gli autocarri l’IVA è detraibile sulla base del principio di inerenza da valutare caso per caso.

Per quanto riguarda le imposte, gli autocarri sono deducibili al 100% sul reddito, mentre le auto (sempre uso strumentale) sono deducibili al 40% su un importo massimo di 18.076 euro.

Con il superammortamento del 140% fino alla fine dell’anno e del 120% per tutto il 2017, il vantaggio fiscale è ancora più forte.

Le sanzioni per uso improprio di un autocarro

Il Codice della Strada prevede, in caso di uso improprio di un autocarro, delle sanzioni pecuniarie accompagnate dal ritiro della carta di circolazione. Entriamo nel dettaglio.

In base all’articolo 82 C.d.S., chiunque, senza l’autorizzazione di cui al comma 6, utilizza per il trasporto di persone un veicolo destinato al trasporto di cose è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma che va da 398 a 1.596 euro.

Ferme restando le disposizioni di leggi speciali, chiunque utilizza un veicolo per una destinazione o per un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 80 a 318 euro.

Attenzione, quindi, prima di procedere con l’immatricolazione dell’auto come autocarro. Come abbiamo visto, nei casi di uso improprio la multa è salata. In entrambi i casi citati scatta anche il ritiro della carta di circolazione per un periodo che va da 1 a 6 mesi. E in caso di recidiva, il ritiro della carta di circolazione va da 6 a 12 mesi.